Continuiamo ad addentrarci nei meandri e paradossi creati quando diritto ed archeologia si incontrano.
Parlando con qualche collega di scavi, soprintendenze e pubblicazioni, ci siamo soffermati un momento sulla cosiddetta “riserva di pubblicazione”, una particolare clausola che viene spesso (non sempre) inserita nei contratti tra un archeologo “freelance” e il suo datore di lavoro su esplicita richiesta di, o direttamente, dalla Soprintendenza.
La clausola incriminata fa più o meno così: “E’ fatto assoluto divieto di pubblicare i risultati dello scavo oggetto del contratto senza la esplicita autorizzazione scritta della Soprintendenza”. Su cosa si basa questa pretesa del committente? Non su articoli di legge che verrebbero altrimenti prontamente snocciolati tra opportune parentesi, bensì su un costume -diremmo meglio un malcostume- consolidato in virtù del quale all’ispettore di zona responsabile spettano tutti i diritti e i meriti (scientifici e curriculari) degli scavi svolti sotto la sua responsabilità amministrativa, per tutta la durata del suo ufficio e anche oltre. E’ ovvio che questa prassi sia l’esatto contrario di concetti quali pubblico interesse, fruizione, libertà di ricerca e via discorrendo. Ovvio inoltre che qualunque archeologo avesse l’ardire di violare il divieto non solo dovrebbe imbarcarsi in una causa con la P.A., cosa invero sconsigliabilissima, ma vedrebbe di colpo azzerate tutte le sue speranze di “collaborazione esterna” con la Soprintendenza interessata e con tutta la rete di Soprintendenze amiche. Vita natural durante.
Una delle cause di questa situazione è costituita secondo me dall’innaturale cumulo di responsabilità scientifiche e amministrative nelle mani dei singoli funzionari delle soprintendenze. Essi infatti, sia che si trovino ad essere menti votate alla ricerca sia che invece non abbiano per essa alcun interesse e siano magari rivestiti di quelle responsabilità per i più vari motivi, si trovano loro malgrado ad essere degli scienziati d’ufficio, detentori del diritto/dovere (anche se spesso sentono più il primo che il secondo) di pubblicare scientificamente i risultati delle ricerche frettolose e non programmate compiute sul territorio loro assegnato.
Il risultato è più che prevedibile: la stragrande maggiornaza dei dati prodotti durante la loro reggenza finisce inedita in una serie di faldoni polverosi stipati in umidi scantinati, salvo che il funzionario responsabile non nutra un sano interesse scientifico per questa o quella località o scoperta e non voglia quindi impreziosire il proprio curriculum con un articolo, spesso più che tardivo, sugli ormai meno che recenti ritrovamenti nella zona.
E i dati scientifici che non superano la selezione dei gusti del funzionario preposto che fine fanno? Inaccessibili attendono il loro destino fatto di morsi di tarme, scolorimenti, macchie d’umido, viraggio cromatico nel caso delle foto. E fino a quando? Indefinitamente, almeno fino a che qualche pietosa amministrazione non decida di sobbarcarsi le spese del versamento degli archivi che abbiano superato i quarant’anni nella disponibilità del locale Archivio di Stato (ai sensi dell’art. 16, c. 2, l. “a” n. 2 del Dpr. 441/2000 e succesive modificazioni). Chissà che in qualche archivio non ci sia ancora qualcosa di inedito, e integro, da studiare e pubblicare…. tanto i dati scientifici sono come il vino buono, più invecchiano e migliori diventano. O no?
Il tutto nel più rigoroso rispetto dell’interesse pubblico e nella più scrupolosa osservanza del dettato costituzionale (artt. 9 e 33)!!








Dicono delle mie idee….