“Strato di diritto”

7 01 2009

Il post “La stratigrafia è un bene culturale?” sebbene possa chiudersi con una risposta sostanzialmente negativa, nondimeno ha sollevato un ampio dibattito, i cui frutti sarà bene analizzare in dettaglio. E’ per questo che apro questo nuovo capitolo, come spin-off del precedente.
Per quel che pare a me (e non sono un giurista, com’è noto) Bretella notava giustamente che la mancanza di una res tangibile alla quale affibbiare dei diritti ostacola irrimediabilmente il percorso di tutela della stratigrafia “pura”, ovvero indipendentemente dagli oggetti culturalmente significativi (e quindi tutelati) che essa custodisce. Penso che forse facciano meglio le zone di cultura anglosassone quando parlano più estensivamente di cultural heritage piuttosto che di “beni e attività culturali”.  Sarebbe tutto più semplice.

Spostando allora il discorso sul campo della tutela del diritto d’autore e della proprietà intellettuale, quali sono esattamente i presupposti giuridici per attribuire dei diritti a qualcuno (persona fisica, ente o collettività) sulla lettura stratigrafica, o meglio sui risultati di questa operazione di lettura? Essa viene in effetti normata dal ministero nelle sue modalità. Ma che dire della proprietà e dei diritti di utilizzazione?

Bisogna tutelare maggiormente l’archeologo stratigrafo che legge e interpreta un dato di natura, come si farebbe con l’autore di un documentario sui leoni? Certo l’interpretazione della stratigrafia, operazione che avviene nel momento stesso in cui la si scava tanto da indirizzare le scelte successive sul cantiere, è opera esclusiva dell’ingegno dello scavatore o del direttore scientifico dello scavo. Essa dipende dalla sua sensibilità e dalla sua specifica competenza garantita dalla sua formazione e dall’esperienza che ha maturato. La sua lettura in fin dei conti è unica e irripetibile, quasi come una piccola opera d’arte. Tralasciamo poi il caso, nenanche tanto raro, in cui l’interpretazione di uno scavo finisce con l’essere una ricostruzione di pura fantasia!! C’entrerà pure il diritto d’autore…

Oppure si dovrebbe considerare il diritto della collettività che paga l’operazione di lettura e che quindi dovrebbe usufruire dei risultati nel modo più ampio, rapido e trasparente possibile (leggasi “dati nel pubblico dominio con divulgazione su internet in tempi ragionevolmente brevi”)?

La documentazione dello scavo, redatta da pubblici dipendenti (almeno temporanei) e seguendo pubbliche direttive sembrerebbe avere i connotati di una serie di atti amministrativi… o no? E se sì, in che misura varrebbero le norme sulla trasparenza e l’accesso agli atti amministrativi? Magari ho il diritto di andare a vedere le schede US dello scavo inedito dell’archeologo Tal dei tali…

Nuovi inquietanti scenari si aprono…









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